Statuto PDF Stampa E-mail

ARTICOLO 1

E’ costituita un’associazione senza fini di lucro con finalità culturali, ricreative e del tempo libero, con la seguente denominazione: "Associazione Culturale Ca’ Michele".


ARTICOLO 2

L’Associazione ha sede in Carrara (MS), in via Perla n° 2/a.


ARTICOLO 3

L’Associazione potrà aderire ad Enti e/o Organizzazioni Nazionali e/o Internazionali che saranno ritenute utili per il raggiungimento dei fini sociali.


ARTICOLO 4

L’Associazione si prefigge lo scopo di promuovere attività politico-culturali al fine di creare una sede permanente di incontro e confronto all’interno della nostra città, attraverso l’organizzazione di convegni, dibattiti, seminari.

 

L’associazione potrà:

  1. effettuare attività di diffusione della ricerca socio-economica e scientifica di particolare interesse politico svolta direttamente o da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;

  2. attivare corsi di diversa natura e livello relativi a materie sociali, economiche, politiche e culturali in genere;

  3. organizzare e promuovere manifestazioni culturali a carattere divulgativo per far conoscere l’associazione, convegni, conferenze, tavole rotonde, meetings e ogni altra manifestazione atta a raggiungere le finalità istituzionali, sia in ambiente pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;

  4. istituire centri e sedi secondarie nelle quali raggiungere l’oggetto sociale;

  5. provvedere all’edizione ed alla diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all’attività culturale, educativa e ricreativa;

  6. esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione della Associazione.

 

 

ARTICOLO 5

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.


ARTICOLO 6

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che siano interessate all’attività stessa e ne condividano le finalità. I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Tale quota non può essere trasmessa ad altro socio, se non in caso di morte o in altri casi espressamente previsti dalla legge.

Possono altresì aderire all’Associazione Club, Circoli, Associazioni il cui Statuto Sociale preveda tale possibilità e le cui attività istituzionali siano compatibili con quelle previste dal presente Statuto.

Tutti colori i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la proprietà parentale.


ARTICOLO 7

I soci si suddividono in Soci Fondatori, e Soci Ordinari con esplicita esclusione dei Soci Temporanei.


Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e coloro ai quali successivamente l’Assemblea dei Soci con il parere favorevole della maggioranza dei Soci fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica.


Sono Soci Ordinari coloro che abbiano chiesto di far parte dell’Associazione per svolgere un’attività contemplata negli scopi del presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Dei soci ordinari fanno parte anche i soci promotori, che sono coloro i quali hanno accettato la nomina di consigliere per il primo Consiglio Direttivo espresso in sede di costituzione.

La domanda di ammissione da parte di nuovo socio, nella quale devono essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, dovrà essere indirizzata al Presidente dell’associazione. I soci sono tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere regolarmente prese dall’Associazione.

I soci maggiorenni hanno diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Ogni socio maggiorenne può essere liberamente eletto negli Organi Associativi e ha diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I Soci hanno dovere di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi ai quali l'associazione delibererà di aderire.


ARTICOLO 8

I soci cessano di far parte dell’associazione per:

  1. Dimissioni volontarie;

  2. morosità dovuta al mancato pagamento delle quote associative e/o dei contributi sociali;

  3. esclusione quando il socio, con il suo comportamento, si pone in contrasto con le finalità e gli scopi ai quali l’Associazione si ispira.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea dei Soci.
I soci che rifiutano o si astengono a versare le quote sociali, entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’iscrizione annuale, saranno dichiarati morosi e come tali decadranno da ogni diritto sociale di appartenenza all’associazione.

Le cancellazioni e le nuove iscrizioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere annotati nell'apposito libro in ordine cronologico e controfirmati dal Presidente o da un Consigliere.


ARTICOLO 9

Gli Organi della Associazione sono:

a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

b) IL PRESIDENTE

c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO


Le cariche sono di norma gratuite e l’eventuale compenso delle cariche sociali è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 10

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell’anno precedente e, nel caso sia stato redatto, del preventivo per quello futuro.

L’avviso di convocazione, sia per l’assemblea ordinaria sia per quella straordinaria, può essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita, tramite lettera raccomandata a.r. oppure sms oppure e-mail o tramite affissione dell’avviso nella sede sociale.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, del luogo e dell’ora dell’adunanza in prima ed eventualmente in seconda convocazione e dell’ordine del giorno. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei Soci Ordinari e almeno tre Soci Fondatori. E’ l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 11

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale ed iscritti all'Associazione da almeno sei mesi, eccezion fatta per il primo anno di attività, per il quale il vincolo non sussiste. Non è ammessa la partecipazione per delega.


ARTICOLO 12

L’assemblea straordinaria deve essere tempestivamente convocata in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art.16, al fine di provvedere alla nomina del nuovo consiglio o alla sostituzione dei Consiglieri mancanti. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art.10:

  • l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art.14);

  • l'approvazione del regolamento interno dell'Associazione e delle sue modifiche;

  • deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;

  • deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art.26 del presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'Assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale di Assemblea viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci, tenuto presso la sede dell'Associazione e di cui ogni Socio può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'Assemblea.





ARTICOLO 13

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. L'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti, con possibilità di diritto di veto da parte del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.



ARTICOLO 14

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei presenti e di almeno tre soci fondatori.


ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è composto da tredici membri, eletti dall'assemblea fra i suoi soci e nel proprio ambito nomina il Presidente e il Vice Presidente ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Almeno sette membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci Fondatori. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà dotarsi di una Segreteria operativa composta da 5 membri tra i quali il Presidente, il vice Presidente e il Tesoriere.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio dallo stesso ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.




ARTICOLO 16

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carico fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria.


ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri, senza formalità.


Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle domande di ammissione da annotarsi nel libro soci;

  2. redigere il rendiconto economico finanziario preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;

  3. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

  4. redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

  5. provvedere all’eventuale gestione ed al coordinamento del personale e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni all'assemblea. Ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro e per le medesime qualifiche;

  6. determinare l'importo delle quote associative, fissandone altresì le modalità di pagamento;

  7. determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento;

  8. adottare i provvedimenti di radiazioni verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, da ratificarsi a cura dell'assemblea e curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea del presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare l'associazione;

  9. attuare le finalità previste dallo statuto.



ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario preventivo e quello consuntivo. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'associazione.


ARTICOLO 19

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento organizzativo e gestionale dell’associazione. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al Nuovo Presidente entro 20gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo controversie fra soci ed esprime un parere sulle decisione del Consiglio Direttivo in merito all'accoglimento delle nuove iscrizioni e alle eventuali esclusioni.


ARTICOLO 20

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.


ARTICOLO 21

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.


ARTICOLO 22

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

1) coloro che non siano maggiorenni;

2) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;

3) coloro che non abbiano le caratteristiche previste dall’art.15.



ARTICOLO 23

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall'Associazione, anche se di natura commerciale e non sono rivalutabili. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa. In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.


ARTICOLO 24

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.


ARTICOLO 25

Per tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Massa Carrara. In caso di mancata conciliazione le medesime controversie saranno risolte da un arbitro unico secondo la procedura di arbitrato prevista dal regolamento della Camera arbitrale di Massa Carrara istituita presso la Camera di Commercio, industria, artigianato di Massa Carrara. L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto del regolamento della Camera arbitrale di Massa Carrara e delle norme inderogabili del codice di procedura civile. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e della legge italiana.


ARTICOLO 26


Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei presenti e di almeno quattro soci fondatori. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno 1/3 dei Soci con diritto al voto e di quattro soci fondatori. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ASSOCIAZIONE CA' MICHELE

Località Bonascola
Via Perla 2

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